Una direttiva UCITS V per rinsaldare la fiducia degli investitori
Di Angela GentileLa crisi finanziaria è diventata una crisi di fiducia da parte dei consumatori. La frode Madoff ha comportato un vero e proprio shock per i consumatori. Con questo voto, abbiamo compiuto un altro passo importante verso la realizzazione di prodotti finanziari più sicuri e per l’accrescimento della tutela degli investitori […]. Con queste parole, l’allora Commissario europeo per il mercato interno e i servizi finanziari, Michel Barnier, ha annunciato l’approvazione da parte del Parlamento europeo della c.d. UCITS V, la Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che modifica la Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), ovvero “organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.
Le due Direttive dovranno essere lette unitamente, perché la UCITS V modifica, ma non sostituisce, la direttiva UCITS IV.
La nuova direttiva è entrata in vigore il 17 settembre 2014, ma gli Stati membri hanno tempo fino al 18 marzo 2016 per adottare le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento.
Le nuove regole rafforzano considerevolmente la tutela degli investitori innovando le disposizioni della UCITS IV relative al regime del depositario (doveri e responsabilità), alle politiche remunerative e alle sanzioni.
Nel redigere il progetto di riforma, la Commissione ha allineato il regime UCITS con quello della AIFMD (la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui GEFIA, i gestori di fondi di investimento alternativi). Lo scopo è di armonizzare e snellire la regolamentazione UE sul risparmio gestito estendendo le garanzie previste dalla AIFMD per gli investitori professionali anche ai fondi UCITS, destinati anche agli investitori retail.
Vediamo, quindi, quali saranno i benefici che la nuova direttiva apporterà agli investitori al dettaglio.
Nel vigore della UCITS IV, i consumatori beneficiavano di diversi livelli di protezione a seconda del Paese in cui decidevano di investire: non erano previste regole uniformi sulla portata delle funzioni del depositario, sulle sue responsabilità.
Armonizzare queste regole porterà benefici agli investitori al dettaglio, riducendo l’incertezza e aumentando la fiducia nel “marchio” UCITS. Lo stesso vale per le norme in materia di remunerazione e di sanzioni. Aumentare la fiducia equivale anche ad accrescere le opportunità di investimento di questa classe di investitori.
Perché il depositario è così importante per gli investitori?
Mentre il gestore prende le decisioni di investimento per il fondo, il depositario, terzo e indipendente, è incaricato di custodire il patrimonio del fondo per conto degli investitori. Il patrimonio degli UCITS è autonomo e separato sia da quello del depositario che da quello del gestore.
La protezione delle attività degli UCITS in caso di inadempimento del gestore o del depositario o del suo sub-depositario rappresenta il pilastro fondamentale della tutela degli investitori nel quadro UCITS. La corretta custodia del patrimonio del fondo è quindi di grande importanza per gli investitori.
Per adempiere al suo dovere di “garante”, il depositario è obbligato a registrare tutti i beni posseduti dai fondi e deve esercitare un ruolo di vigilanza sulla società di gestione.
Le modifiche prevedono una presunzione di responsabilità del depositario per lo smarrimento degli strumenti finanziari tenuti in custodia (a meno non provi che l’evento pregiudizievole sia dipeso da una “circostanza esterna al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle”), mentre, per ogni altra perdita subita dall’OICVM e dagli investitori dell’OICVM, la responsabilità deriva dal mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi individuati dalla direttiva. È importante anche sottolineare che i clienti avranno il diritto di esercitare l’azione di responsabilità direttamente nei confronti del depositario.
Attiene al primo profilo di responsabilità il principio per cui «in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l’importo corrispondente all’OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell’OICVM».
Per quanto riguarda i soggetti, potranno assumere la veste di depositari UCITS soltanto le banche centrali nazionali, gli enti creditizi e le imprese regolamentate con “capitale sufficiente e infrastrutture adeguate “. Queste istituzioni forniscono sufficienti garanzie in termini di regolamentazione prudenziale, requisiti di capitale e di vigilanza.
Le sanzioni amministrative, invece, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva UCITS V ne definisce un elenco esaustivo. È fatto comunque salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali.
Le politiche e prassi retributive delle società di gestione devono riflettere e promuovere una gestione sana ed efficace del rischio. È fatto divieto di pregiudicare il rispetto dell’obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell’OICVM. Le politiche e prassi retributive comprendono una componente fissa e una variabile che devono essere “adeguatamente bilanciate”. La componente fissa deve rappresentare una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva, per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare alcuna remunerazione variabile, che, per sua natura, è più appetibile e, allo stesso tempo pericolosa, rispetto alla componente fissa. Qualora i risultati finanziari siano “modesti o negativi”, il compenso variabile “è generalmente ridotto in misura considerevole.” Almeno il 50% della retribuzione variabile deve essere costituito da quote o azioni del fondo OICVM. Almeno il 25% della remunerazione variabile deve essere, poi, differita per un periodo coerente e appropriato che rifletta la durata del fondo gestito (almeno tre-cinque anni). Le politiche di remunerazione si applicano al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono.
Per completezza, si aggiunge che, alle società di gestione che prestano anche servizi di investimento, si applicano le linee guida dell’ESMA sulle politiche e pratiche retributive ai sensi della MiFID (ESMA/2013/606, 11 giugno 2013). Per le SGR appartenenti a gruppi bancari e che gestiscono UCITS e FIA, invece, si pone il problema delle interazioni tra la direttiva AIFMD, la direttiva UCITS e la direttiva CRD IV (Capital Requirements Directive – Direttiva 2013/36 / UE).
Un coacervo di norme, una sovrapposizione di Direttive, quindi, che impone importanti sfide di compliance.
Angela Gentile
Commenta o partecipa alla discussione