Rivalutazione delle quote e dei terreni prevista dalla Finanziaria 2010 – Valutazione di convenienza

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L’art. 2 comma 229 della legge 23/12/2009 n 191 (Finanziaria 2010) ha introdotto nuovamente la facoltà per il contribuente di rivalutare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e agricoli, detenuti da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti. Rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto permette di affievolire – se non annullare – la plusvalenza tassabile, che altrimenti verrebbe conseguita ai sensi dell’art. 67 del T.u.i.r..

Sono rivalutabili i beni, sopra specificati, posseduti alla data del 1/1/2010. Al fine della rideterminazione del valore è necessaria una perizia di stima da redigersi e da giurare, in tribunale o presso un notaio, entro il 31 ottobre 2010. I soggetti che possono effettuare tale perizia sono:

a) per la stima dei terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili;
b) per la valutazione delle partecipazioni, gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché dei revisori contabili.

La procedura che conduce alla determinazione dell’imposta sostitutiva prevede la determinazione della base imponibile pari al valore risultante dalla perizia e l’applicazione su quest’ultima di aliquote d’imposta nelle seguenti misure:

  • 4% per le partecipazioni che al 1/1/2010 risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 comma 1 c) del T.u.i.r.;
  • 2% per le partecipazioni che al 1/1/2010 risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 comma 1 c-bis) del T.u.i.r.;
  • 4% per i terreni edificabili e a destinazione agricola.

L’imposta così determinata può essere versata in un unico importo entro il 31 ottobre 2010 oppure rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 31 ottobre 2010 con l’applicazione di un tasso di interesse pari al 3%.

Ai fini del calcolo di convenienza, l’imposta sostitutiva, come sopra determinata, va confrontata con l’imposta determinata seguendo le regole della tassazione ordinaria che prevedono:

  • per le partecipazioni non qualificate, un aliquota pari al 12,5% sulla plusvalenza determinata come differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo fiscalmente riconosciuto;
  • per le partecipazioni qualificate, l’imponibilità ai fini Irpef del 49.72% della plusvalenza determinata come differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo fiscalmente riconosciuto;
  • per i terreni non edificabili, l’imponibilità riguarda quelli acquistati da non più di 5 anni dalla data di cessione o acquisiti in seguito a donazione se il donante li ha acquistati da non più di 5 anni mentre non generano plusvalenze le cessioni di terreni non edificabili acquisiti per effetto di successione. La plusvalenza determinata come differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo fiscalmente riconosciuto concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef;
  • per i terreni edificabili, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso è sempre soggetta a tassazione, anche se acquisito a seguito di successione o donazione e a prescindere dalla durata del possesso.

Ai fini della valutazione della convenienza potete utilizzare gratuitamente il software Rivalutazioni Finanziaria 2010. L’utilizzo è gratuito, ma riservato a chi si registra sul sito.

Federico Ciaccio


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