Tutto quello che c’è da sapere sulle visure dei protesti
Di AnnamariaPrendere un impegno commerciale con una persona che non si conosce, o di cui almeno non si conosce la serietà come pagatore, è sempre un salto nel buio. Quale che sia la cifra o il bene che si mette in ballo è molto importante sapere con chi si ha a che fare e quindi se, almeno per quello che riguarda il passato, ha sempre onorato i suoi debiti oppure no, ovvero se compare nel registro dei protesti.
Cosa sono i protesti
Innanzi tutto quello che bisogna sapere che il protesto è un atto che viene emesso in forma pubblica e trascritto in un albo apposito, per cui chiunque può venirne a conoscenza richiedendo le visure sia di una persona tramite i suoi dati e il codice fiscale, sia di un’impresa tramite appunto il codice fiscale o la partita IVA. A rilasciare la visura è la Camera di Commercio locale, che può essere interrogata in maniera diretta o tramite un professionista o un ente autorizzato, come può essere un consulente o un Istituto di credito. Ovviamente queste interrogazioni oggi possono essere effettuate anche comodamente online attraverso parecchi siti web che offrono questo servizio. Ad esempio sul sito di icribis.com si può fare un controllo dei protesti registrati a carico di un soggetto fisico o giuridico. E’ possibile fare la richiesta online con pochi click compilando il modulo apposito con tutti i dati della persona o dell’azienda di cui vogliamo le informazioni. Oltre agli eventuali protesti, infatti, si possono richiedere, e sono pubblici, gli statuti e le sue variazioni nel tempo, il libro soci aggiornato e storico, i bilanci, le acquisizioni societarie, eventuali procedure giudiziali in corso e i rapporti con altre imprese. Non manca la possibilità di richiedere anche i dettagli sulle attività economiche e commerciali, per tastarne l’affidabilità e l’esperienza in un particolare settore.
Il registro dei protesti
Il registro contiene di fatto gli Atti accertati e autenticati da un Ufficiale giudiziario che testimoniano la presenza di un pagamento non effettuato in tutto o in parte, a fronte di un titolo di impegno alla corresponsione, che sia una cambiale, un assegno bancario o altro impegno preso di fronte ad un pubblico ufficiale, come un notaio o un avvocato. Questo viene pubblicato su un Registro informatico istituito con la Legge nazionale n. 480 del 15 novembre 1995 e regolamentato dal Decreto ministeriale numero 316 del 2000. Ma non è che la trasposizione in formato elettronico del vecchio elenco dei protesti cambiari stilato in forma cartacea e in punta di penna, obbligatoriamente stilografica prima e ad inchiostro indelebile poi, di colore blu o nero, sempre curato dalle Camere di Commercio, sin dal 1955 e regolamentato dalla Legge nazionale 77 del 12 febbraio. La pubblicazione viene effettuata entro i dieci giorni successivi all’avvenuta consegna della notifica in Camera di Commercio e rimane per i cinque anni successivi, a meno che non avvenga la cancellazione prima dei termini e su ordine del Tribunale che ne verifica il diritto a norma di legge. A fronte della richiesta sarà possibile ricevere informazioni corrette sul nome e cognome, o ragione sociale, del soggetto richiesto, domicilio fiscale, la data di iscrizione a registro, la eventuale data di cancellazione, il Comune che lo ha sancito, la data in cui scade, le ragioni addotte dal protestato per non aver effettuato il pagamento. Il Registro dei protesti è uno strumento utilissimo anche perché come mette in guardia dai cattivi pagatori certifica anche l’affidabilità di una azienda.
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