Profilo di rischio e principio di adeguatezza – tutelano gli investitori?
Di Daniele GrattieriNell’Unione Europea l’impianto normativo che tutela gli investitori ruota intorno a due principi:
1. Obbligo di fornire agli investitori tutte le informazioni necessarie per giungere a scelte d’investimento consapevoli.
2. Esecuzione esclusivamente di operazioni adeguate al profilo di rischio.
Nel primo punto rientra la fornitura da parte delle banche al cliente di documentazione, spesso purtroppo assai prolissa e complessa nella forma – ben al di là della reale capacità di comprensione del cliente medio. Migliora un po’ la situazione quando ai documenti informativi completi vengono affiancate delle schede sintetiche che dovrebbero contenere gli elementi essenziali del discorso.
Per quanto riguarda il profilo di rischio, esso viene stabilito dall’operatore raccogliendo tutte le informazioni personali riguardanti gli obiettivi d’investimento, la propensione al rischio e il grado di conoscenza del cliente in materia di investimenti finanziari. In questo senso è molto importante che il cliente si opponga alla pratica, purtroppo consueta, di scegliere in primo luogo come investire e poi di redigere il profilo di rischio per renderlo compatibile con le scelte fatte.
Dopo i due passi precedenti la normativa prevede una verifica di adeguatezza per i servizi di gestione di portafoglio e di consulenza finanziaria. Cosa si intende per “adeguato” non è ben chiaro e nei fatti la decisione è lasciata alla libera determinazione degli intermediari, che sono tutt’altro che uniformi. Ciò che viene auspicato da più parti è che che le autorità di vigilanza nazionali ed europee inizino presto un serio dibattito sull’efficacia del concetto stesso di adeguatezza per la tutela degli investitori o eventualmente all’impiego di altri approcci.
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