Perché i fondi total return sono più costosi

Di

I fondi total return sono diversi dai fondi comuni tradizionali, anche noti come “fondi a gestione attiva” sotto due aspetti:

1. lasciano al gestore maggior grado di libertà di azione riguardo a quale tipo di azioni e obbligazioni scegliere per ottenere il massimo guadagno.

2. hanno obiettivi diversi. Chiariamo meglio: mentre nei fondi comuni di tipo tradizionale (che possono essere fondi azionari italiani, fondi azionari statunitensi, fondi obbligazionari in titoli di stato ecc.) i gestori si pongono l’obiettivo di battere il benchmark (cioè il paniere di riferimento) che rappresenta quel mercato specifico – e possono soltanto scegliere se sovrappesare oppure sottopesare i titoli a seconda dell’idea che si sono fatta riguardo alle loro prospettive. Nei fondi total return, invece, il gestore si pone un obiettivo di rendimento a priori e per raggiungerlo dispone di più libertà e dinamicità nella costruzione del portafoglio e nell’uso di tutti gli strumenti d’investimento possibili (inclusi derivati, fondi non armonizzati e alternativi come gli hedge funds), in maniera svincolata dalle tendenze di Borsa (ovvero, non dovendo tenere fisso come punto di riferimento il benchmark).

Chi gestisce un fondo total return promette guadagni anche in caso di calo delle azioni, perché è libero di investire anche “contro il mercato” e di utilizzare strumenti derivati per diminuire la volatilità dei titoli. Questo tipo di lavoro è più rischioso e complesso, per questo investire in un fondo total return è molto più oneroso dal punto di vista delle commissioni. Scelgono questo tipo di fondi gli investitori a medio o medio-lungo termine, con una propensione al rischio media o elevata.


Commenta o partecipa alla discussione
Nome (obbligatorio)

E-mail (non verrà pubblicata) (obbligatoria)

Sito Web (opzionale)

Copyright © Teknosurf.it, 2007-2024, P.IVA 01264890052
SoloFinanza.net – Guida agli investimenti finanziari supplemento alla testata giornalistica Gratis.it, registrata presso il Tribunale di Milano n. 191 del 24/04/2009