Per chi si occupa di edilizia, qualche delucidazione sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

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Oggi come oggi, il proprietario di un immobile che intenda eseguire dei lavori di ristrutturazione edilizia, prima di dare l’avvio alle opere, deve presentare al Comune una SCIA, acronimo che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA è stata introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, e ha sostituito completamente la DIA – Denuncia di Inizio Attività. Lo scopo della S.C.I.A. è quello di semplificare le procedure di avvio di un’attività.

Secondo l’articolo 49 della legge 122/2010, le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” in tutte le norme nazionali e regionali nelle quali risulta citata.

L’Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione con una nota ha chiarito (viste le incertezze sollevate dalla legge) che la Scia sostituisce la Dia in edilizia: in particolare, riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia “leggera”.

Come regola generale, sono soggetti a Scia tutti quei lavori che non rientrano in una delle seguenti categorie:

  • interventi liberi (senza formalità);
  • lavori leciti previa “comunicazione”;
  • interventi soggetti a permesso di costruire;
  • interventi soggetti a superDIA.

Sarà possibile iniziare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente normativa di riferimento, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera da parte degli organismi preposti.

La SCIA deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, accompagnate da tutti gli elaborati tecnici, per consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Trascorso tale termine vale la regola del silenzio–assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Come detto in precedenza, sono esclusi dalla nuova procedura: gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con DIA, gli interventi soggetti a vincoli ambientali o a vincoli culturali.

La SCIA non sostituisce la Super-DIA,  prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la DIA in alternativa al permesso di costruire:

  • ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
  • nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi la sostituzione della DIA con la SCIA non è automatica, ma si deve continuare a usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla DIA in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

Dove è necessario bisogna valutare l’esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull’immobile su cui si intende intervenire, in presenza del quale si potrà usare la SCIA solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La SCIA, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.
In conclusione, la SCIA si può applicare a:

restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo dell’immobile;

ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;

–   varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.

Arch. Mauro Galliano (Napoli)
www.studiogalliano.it


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