Mifid 2: le nuove normative per il mercato degli strumenti finanziari e i servizi di investimento

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Con un anno di ritardo rispetto agli annunci entra in vigore la direttiva Mifid 2, un insieme di norme valide per tutti stati appartenenti all’Unione Europea. Le nuove regole riprendono gli obiettivi della direttiva originale (MIFID 1), amplificandone però il campo di azione. Le novità più importanti per quanto concerne gli investitori possono essere riassunte in quattro punti.

Chiarezza sui costi degli investimenti
In passato le commissioni e le spese relative a un prodotto di investimento rimanevano spesso nascoste. Per fornire ai risparmiatori piena consapevolezza di quanto costa loro realmente investire (ovvero quanto rende effettivamente il prodotto) da ora in poi chi sottoscrive un fondo o un investimento riceve due comunicazioni chiare riguardanti i costi, le commissioni di performance, le commissioni di consulenza e i prelievi fiscali. La prima serie di dati viene comunicata ex ante ed è una stima di ciò che dovrà pagare. La seconda comunicazione arriva ex post e si presentaà come un consuntivo di quanto pagato – in euro (e non più soltanto in percentuale). Il risparmiatore riceverà la rendicontazione a fine anno.

Valutazione dell’investitore
L’investitore che vuole sottoscrivere un prodotto deve essere sottoposto ad una «valutazione di adeguatezza», che verifica le sue conoscenze in materia finanziaria, analizza la sua situazione patrimoniale (per verificare se sia in grado di sostenere delle perdite) e valuta i suoi obiettivi con la sua tolleranza al rischio.

Informazioni sul prodotto di investimento
In base al regolamento detto PROOPS, la tutela del cliente viene affidata a un documento informativo, il KID (acronimo per Key Information Document), un riassunto di poche pagine contenente indicatori di rischio, costi e performance ipotetiche. I prodotti devono essere classificati su una scala di rischio, da 1 a 7, con ipotesi sul rendimento previsto in base ai vari scenari di mercato. Le autorità di vigilanza (ESMA, CONSOB e Banca d’Italia) possono bloccare la vendita degli strumenti finanziari se li ritengono pericolosi per gli investitori

Il ruolo del consulente
Chi propone l’investimento dovrà essere in possesso di una formazione adeguata e qualificarsi come «indipendente» o «non indipendente», ovvero legato o meno a un produttore. Gli indipendenti possono essere remunerati solo con una commissione legata alla consulenza, mentre i «non indipendenti» sono pagati con le retrocessioni.

Queste novità non sono trascurabili, specie se si considera che nel risparmio gestito può succedere, come hanno svelato dei recenti studi, che il gestore guadagni più del risparmiatore che mette in gioco il denaro.


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