Manovra Monti: qualche chiarimento sulla limitazione all’uso dei contanti, assegni e libretti al portatore

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Come anche i meno informati sanno, con il varo della manovra ‘salva-Italia’, è scattato il divieto di utilizzare contanti, assegni trasferibili e di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore per cifre uguali o superiori ai 1000 euro (in precedenza la cifra limite era stata fissata a 2500 euro). La disposizione serve a favorire la tracciabilità dei pagamenti nell’ambito della lotta all’evasione fiscale.

Ma scendiamo più nel dettaglio: il divieto di trasferire denaro contante (depositato su libretti di deposito bancari o titoli al portatore) vale tra soggetti diversi per cifre superiori a 999,99 euro. Si noti che il divieto non può essere aggirato con una serie di pagamenti frazionati leggermente inferiori alla soglia stabilita: per effettuare questi trasferimenti bisogna necessariamente ricorrere a banche, strumenti di moneta elettronica o a Poste Italiane – in questo modo i dati vengono comunicati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.

Gli assegni (sia bancari che postali) con superiori a 999,99 euro devono contenere nome o ragione sociale del beneficiario e la scritta ‘non trasferibile’.

Assegni circolari, vaglia cambiari e postali possono essere richiesti dai clienti anche senza la clausola di non trasferibilità, se il loro importo non supera i 999,99 euro.

Chi possiede libretti di deposito (bancari o postali) al portatore con saldo di importo uguale o superiore a 1000 euro deve estinguerli o ridurne il saldo entro il 31 marzo 2012.

In seguito, le sanzioni amministrative potranno ammontare dall’1% al 40% dell’importo illecitamente trasferito, con possibile coinvolgimento anche del destinatario della somma di denaro contante. Ma questa sanzione sarà di almeno 3000 euro, cifra che potrebbe essere assai superiore all’importo della transazione. Se la violazione dei limiti superiora i 50.000 euro la sanzione minima viene quintuplicata. Detto in altri termini: la sanzione amministrativa ammonterà all’1% al 40% dell’importo trasferito se esso è compreso tra i 1000 e i 50.000 euro, con un minimo di 3000 euro; dal 5% al 40% dell’importo trasferito se esso supera i 50.000 euro.

In ogni caso, non sono considerate infrazione tutte le violazioni sui nuovi limiti commesse entro il il 31 gennaio 2012.


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