Indennità INPS per co.co.co. e co.co.pro.: come funzionano
Di Daniele GrattieriCon la riforma del mercato del lavoro è anche arrivata una modesta ma tutto sommato significativa novità per i lavoratori iscritti alla cosiddetta gestione separata dell’INPS: collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co.), i collaboratori a progetto (co.co.pro.), ma anche venditori porta a porta, lavoratori occasionali, consulenti, titolari di assegno di ricerca.
La novità è che in caso di malattia sarà loro riconosciuta dall’INPS una indennità di 10,54 euro al giorno per chi ha versato tre o quattro mesi di contributi nell’anno solare che precede il periodo di malattia. Questa indennità passa a 15,80 euro per chi ha versato contributi da cinque a otto mesi e diventa di 21,07 euro per chi ha versato contributi da nove a dodici mesi nell’anno precedente. Gli assegni raddoppiano nel caso di degenza ospedaliera (21,07 euro, 31,61 euro e 42,15 euro).
A condizioni molto precise, però: deve infatti trattarsi di lavoratori che non siano già iscritti ad altre forme di previdenza e non abbiano una pensione diretta. Si tratta cioè di coloro che versano contributi pari al 27,72%, mentre chi ha già altri tipi di previdenza o la pensione paga soltanto il 18%. La malattia deve protrarsi per un minimo di quattro giorni (fino a tre giorni di assenza per malattia non si percepisce nulla). Inoltre, il reddito di questi lavoratori non deve aver superato i 65.535 euro nel 2011.
C’è anche un limite massimo alla durata dell’indennità, pari a 61 giorni per malattia ‘a casa’ e a 180 giorni in caso di ricovero.
La malattia deve essere segnalata sia all’INPS che al committente mediante un certificato medico (l’INPS lo riceve anche dal curante per via telematica). E al termine del periodo di malattia occorre compilare gli appositi moduli INPS.
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