Immobili dati in comodato d’uso: come riappropriarsene

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Il comodato non è un prestito, bensì un tipo di contratto con il quale un comodante consegna a un comodatario un oggetto oppure un immobile con il permesso di servirsene per un periodo di tempo oppure per un utilizzo stabilito, con l’obbligo di restituire questo bene. Si tratta di un contratto in genere gratuito e regolato dal codice civile. Alla base di un contratto di questo tipo di solito c’è un rapporto di fiducia, di conoscenza pregressa, di parentela.

E’ possibile stipulare un contratto di comodato a durata indefinita; però sarebbe meglio prevedere una durata del contratto, che sia espressa o tacita. E’ altresì possibile prevedere che il contratto non possa terminare prima di una determinata data. In mancanza di specificazione sulla durata, il comodato si intende convenuto per tutto il tempo che occorre per completare l’uso del bene con il fine a cui è destinato.

E’ anche buona precauzione inserire nel contratto la condizione che il comodante debba rispettare un determinato termine di preavviso nel richiedere indietro l’immobile o il locale (rispetto alla scadenza “naturale” del contratto) che possa consentire al comodatario di organizzarsi al meglio.

Se il comodatario non rilascia il locale o l’immobile alla scadenza, il comodante deve spedire una comunicazione nella quale si riserva di richiedere un risarcimento per la mancata restituzione e anche di avviare un’azione giudiziaria per ottenerne la restituzione.

Le controversie in questo ambio rientrano tra le ipotesi di mediazione (obbligatoria). Vale a dire che, prima di presentarsi davanti al giudice, le parti devono già aver tentato la mediazione presso un Organismo di mediazione riconosciuto.


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