Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0: chiarimenti sulla perizia tecnica

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Anni fa si chiamava “iperammortamento”, ora il medesimo concetto è espresso in altri termini, il più breve e usato dei quali è credito d’imposta 4.0 – un’abbreviazione della dicitura più precisa “credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0“. Comunque la si voglia chiamare, è sempre un’agevolazione estremamente interessante per le imprese italiane che vogliono investire in beni o immateriali. L’iniziativa del governo italiano rientra nel pacchetto volto a potenziare e rilanciare l’industria del nostro Paese, chiamato dapprima “Industria 4.0”, poi “Impresa 4.0” e ora “Transizione 4.0” – dove il 4.0 è il punto fermo, in quanto sinonimo di evoluzione in chiave digitale dei processi produttivi.

La concessione dell’agevolazione è automatica se la documentazione inviata è formalmente corretta e se vengono rispettate le condizioni richieste dalla normativa. Possono beneficiare di questo credito di imposta tutte le imprese che risiedono sul territorio italiano, incluse le aziende che non hanno “utile”, le imprese agricole, le imprese in “regime dei minimi” – a prescindere dalle loro dimensioni e dal settore merceologico di appartenenza. Peraltro senza correre il rischio che i fondi si esauriscano nel tempo poiché non sono stati stabiliti limiti all’erogazione.

Le informazioni sui potenziali beneficiari della misura, su quali sono i beni materiali e immateriali 4.0 di certo in Rete non mancano. Un punto che però non andrebbe trascurato è la questione della perizia tecnica.

Perizia tecnica per il credito d’imposta 4.0

Non per tutti i beni il richiedente il credito d’imposta è tenuto a richiedere una perizia tecnica; tuttavia è opportuno dire che la presentazione di tale documento rende più probabile il riconoscimento dell’agevolazione in quanto funge da garanzia aggiuntiva. In ogni caso, la perizia è obbligatoria per i beni strumentali di un valore superiore ai 300.000 euro.

La stesura di una perizia tecnica deve essere affidata a un ingegnere o a un perito industriale iscritti ai rispettivi albi. Il documento in sé deve contenere i seguenti elementi:

  • descrizione del bene strumentale, incluse componenti e accessori + indicazione del costo indicato in fattura;
  • descrizione delle peculiarità che rispettano i requisiti per vedersi riconosciuta l’agevolazione;
  • verifica dell’interconnessione tra macchine e sistemi informatici (con documentazione allegata);
  • documentazione sui flussi di dati originati dall’integrazione tra macchina e sistema produttivo.

Tali documenti devono essere prodotti e consegnati al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che provvederà alle verifiche del caso prima di autorizzare la concessione del credito d’imposta.

Per chi non presenta una perizia tecnica il regolamento richiede che il legale rappresentante dell’azienda rediga un’autodichiarazione indicante la conformità delle caratteristiche del bene acquistato e l’aderenza ai requisiti della normativa del Governo.


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