Contratti di locazione: come usare il nuovo modello RLI

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modello RLISono operative dal 3 febbraio due importanti novità a riguardo dei contratti di locazione e di affitto degli immobili. Si chiamano modello RLI (acronimo che sta per Registrazione Locazioni Immobili) e modello F24 ELIDE e sono già scaricabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Iniziamo col parlare del primo, rimandando la trattazione del secondo argomento a uno dei prossimi giorni.

Il nuovo modello RLI si utilizza per i seguenti adempimenti:
* (richiesta di ) registrazione del contratto di locazione o di affitto immobiliare;
* richiesta di registrazione di proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di immobili;
* comunicazione dei dati catastali degli immobili;
* esercizio o revoca dell’opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca;
* denunce riguardanti i contratti di locazione non registrati, oppure con canone superiore a quello registrato o comodati fittizi.

In precedenza per effettuare i citati adempimenti veniva usato il modello 69, che si continuerà a utilizzare per gli
adempimenti riguardanti contratti che non siano di locazione o affitto di beni immobili.

Il modello RLI può essere presentato:
· via Internet, direttamente o mediante intermediari abilitati utilizzando l’apposito software RLI scaricabile dal sito agenziaentrate.gov.it oppure procedendo direttamente alla registrazione telematica;
· presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.
La prima procedura di registrazione è obbligatoria per chi possiede 10 o più immobili.

Al modello RLI deve essere allegata una copia del contratto di locazione, ma soltanto se il numero di locatori e conduttori è superiore a tre, se si tratta di più di una unità abitativa o di un numero di superiore a tre e se non tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita.

Fino al 31 marzo 2014 è ancora possibile utilizzare il vecchio modello 69 e i vecchi software (Iris, Siria, Ge.Lo ecc.). Ricordiamo che il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.


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