Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulla liquidazione trimestrale dell’IVA

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L’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto luce su alcuni aspetti poco chiari riguardanti l’art. 14 della legge di stabilità 2012 che eliminava il disallineamento tra i comparti delle imposte dirette con regime di contabilità semplificata e quello IVA, con un innalzamento delle soglie di ricavi delle prime da 309.874,14 euro a 400.000 euro, per le imprese fornitrici di servizi e da 516.456,90 a 700.000 euro per tutte le altre.

Non erano state cambiate invece le norme che consentono ai soggetti contribuenti di minori dimensioni di versare IVA e liquidazioni trimestralmente invece che mensilmente. La suddetta legge di stabilità 2012 ha permesso di pareggiare gli importi limite per eseguire anche le liquidazioni e versamenti dell’IVA con cadenza trimestrale.

La formulazione della norma era ambigua, ma ora il dubbio è stato chiarito: quando si parla di “limiti” il riferimento è al volume d’affari (sommatoria di beni e servizi prestati durante l’anno) e non al parametro cui questi valori debbono essere ricollegati in base agli articoli 57 e 85 del Tuir (DPR 917/1986).

Quindi: hanno diritto alle liquidazioni trimestrali dell’IVA coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato volumi d’affari non superiori a 400.000 euro (per le aziende che prestano servizi o per chi esercita arti o professioni) e a 700.000 euro, per imprese che effettuano cessioni di beni.

Se i contribuenti trimestrali che rientrano nei parametri sopra enunciati evidenziano un saldo finale IVA a debito, sono tenuti a versare il conguaglio entro il 16 marzo dell’anno seguente (con maggiorazione dell’importo dell’1%), cioè entro lo stesso termine di pagamento delle somme che si devono versare in base alla dichiarazione annuale unificata. Se il saldo viene versato dopo il 16 marzo, la maggiorazione aumenta ulteriormente dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese.

Come si accede alla liquidazione trimestrale? Occorre barrare la casella al rigo VO2 della dichiarazione annuale. Se per l’anno di riferimento viene superato il limite consentito per la liquidazione trimestrale, si può continuare a usufruirne per tutto l’anno, ma la periodicità diventerà mensile dall’anno successivo.


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