Che cos’è il Libro Unico del Lavoro

Di

10151201gDal 1 gennaio 2009 verrà istituito il Libro Unico del Lavoro, uno strumento utilizzato per documentare:
* nei confronti del lavoratore, la gestione del rapporto di lavoro
* nei confronti degli organi di vigilanza, la situazione occupazionale dell’azienda
* la regolarità e la correttezza con cui l’azienda gestisce i vari rapporti di lavoro in relazione alla gestione contrattuale, agli adempimenti previdenziali e assistenziali, agli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, alla disciplina in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze.

Ogni datore di lavoro avrà un solo Libro Unico, indipendentemente dal numero di posizioni assicurative. Sarà gestito a sezioni (paga e presenze), ma la numerazione deve rispettare la sequenzialità e quindi deve essere di fatto unica.

In pratica il Libro Unico del Lavoro non sarà altro che una busta paga contenente sia i dati della retribuzione che delle presenze nello stesso foglio. Tuttavia i dati delle retribuzioni e delle presenze potranno anche essere contenute in due fogli separati. Saranno quindi abrogati il registro presenze e il libro matricola. Il datore di lavoro potrà continuare a consegnare il tradizionale prospetto paga oppure consegnare al lavoratore copia del Libro Unico del Lavoro comprensivo quindi delle presenze.

Nel Libro Unico del Lavoro devono essere registrati i dati relativi a:
1) tutti i lavoratori subordinati qualunque sia la qualifica attribuita (operai, impiegati, dirigenti, quadri, apprendisti, a termine, a tempo parziale, a chiamata, ecc.) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati. Questi ultimi saranno indicati sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda utilizzatrice con i soli dati anagrafici;
2) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto (cliccate su questo link per avere un esempio di contratto a progetto);
3) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 gg. (c.d. mini co.co.co.);
4) associati in partecipazione con rapporto di solo lavoro o con apporto misto cioè di lavoro e capitale.

Nel Libro Unico del Lavoro non devono essere annotati titolari, soci (delle società di ogni tipo) e coadiuvanti (di imprese artigiane e non), collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, soci lavoratori, tirocinanti e stagisti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori domestici;

La compilazione del Libro Unico del Lavoro deve avvenire per ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo.

Il Libro Unico del Lavoro può essere conservato, per un periodo massimo di 5 anni, presso la sede legale del datore di lavoro o in alternativa preso gli studi di consulenza del lavoro.


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