MiFID II: la Direttiva che migliora la protezione degli investori retail
Di Angela GentileIl 30 giugno 2014, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato sul proprio sito un documento snello (di sole 7 pagine) intitolato Enhanced protection for retail investors: MiFID II and MiFIR, una guida semplice, rapida guida e concisa da presentare agli investitori retail:
- la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MiFID II);
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR).
L’intento dell’Agenzia è stato delineare i principali aspetti di novità apportati alla regolamentazione finanziaria prima dettata dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MIFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) che ora è in parte rifusa nella nuova Direttiva e in parte sostituita dal Regolamento MiFIR.
Il sottotitolo di tale guida recita:
Changes are being made to a key piece of European law whose purpose is to protect you when you buy or invest in financial products. The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is being updated and strengthened in some important areas and will be known as MiFID II.
La MiFID I ha migliorato la competitività dei mercati finanziari dell’UE mediante la creazione di un mercato unico dei servizi e delle attività di investimento, e ha garantito un livello di protezione armonizzata agli investitori in strumenti finanziari (quali azioni, obbligazioni, derivati e prodotti strutturati). Ma la crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari.
La MiFID II è parte integrante dell’ampia ed epocale revisione del regime europeo in materia di mercati finanziari, volta a mitigare il rischio sistemico e ad accrescere la protezione degli investitori. Infatti, nonostante la nuova Direttiva copra diverse aree tematiche (particolare attenzione viene dedicata, per esempio, ai sistemi di trading ad alta frequenza), la tutela degli investitori resta l’obiettivo chiave e il leitmotiv dell’intero impianto normativo.
I principali interventi in tema di protezione degli investitori sono contenuti nei requisiti di organizzazione e nelle regole di condotta.
Nello specifico, le “Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori” sono contenute all’interno della Sezione 2.
L’art. 24, che apre questa Sezione ed è rubricato “Principi di carattere generale e informazione del cliente”. Al paragrafo 1 dispone che «le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti […]».
Individua, cioè, nell’interesse del cliente il valore cardine del servizio di investimento: Principio assoluto e inderogabile (già contenuto anche nell’art. 19, par. 1, della Direttiva MiFID I), che traspare dalla precisazione “al meglio”, laddove la ISD (Direttiva 93/22/CEE), all’art. 11, si limitava a richiederne il perseguimento “in quanto possibile”.
Le modifiche alla MiFID rafforzano questo principio attraverso una serie di regole che impongono non solo obblighi di conformità, ma vere e proprie sfide di business per le imprese di investimento.
Di seguito l’elenco dei presidi a tutela degli investitori:
- Informativa alla clientela più rigorosa e tempestiva circa l’impresa di investimento, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri connessi, le strategie di investimento proposte e le sedi di esecuzione;
- Introduzione della species “consulenza indipendente”;
- Modelli remunerativi del personale che non forniscano un incentivo a raccomandare o vendere un particolare strumento finanziario allorché uno strumento diverso potrebbe rispondere meglio alle necessità del cliente;
- Adeguato livello di conoscenze e competenze del personale addetto alla consulenza o alla vendita dei prodotti;
- Restrizione del novero degli strumenti finanziari non complessi per i quali è possibile prestare il servizio di execution only;
- Rafforzamento delle regole sulla valutazione di adeguatezza;
- Maggiore trasparenza dei prezzi dei vari strumenti finanziari prima e dopo il trading;
- Estensione delle regole MiFID anche alla vendita dei depositi strutturati;
- Compatibilità dei prodotti che si intendono strutturare con le esigenze dei clienti ai quali sono destinati: product governance;
- Divieto assoluto di inducements (onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti) per la consulenza indipendente e la gestione portafogli e necessità di valutare un insieme sufficientemente ampio di prodotti;
- Possibilità per le Autorità nazionali ed europee di proibire o limitare sia il marketing, la distribuzione o la vendita di certi strumenti finanziari/depositi strutturati: poteri di product intervention.
Inoltre, per facilitare l’accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese, la MiFID II prevede la creazione di piattaforme di negoziazione in cui possono essere scambiati strumenti finanziari emessi prevalentemente da PMI con capitalizzazione media non superiore a 200 milioni di euro.
La MiFID II, il Regolamento MiFIR e le misure di esecuzione saranno applicabili a partire dal 3 gennaio 2017.
Il 19 dicembre 2014, l’ESMA ha pubblicato il suo final technical advice (TA) indirizzato alla Commissione Europea per l’elaborazione degli atti delegati di secondo livello. E, contestualmente, ha lanciato una consultazione sulla propria bozza di draft regulatory technical and implementing standards (RTS/ITS).
Sia il TA che i progetti RTS dell’ESMA traducono i requisiti MiFID II/MiFIR in regole praticamente applicabili per i partecipanti al mercato e per le autorità di vigilanza nazionali.
Il TA sarà, ora, inviato alla Commissione europea, mentre la Consultazione pubblica per l’emanazione degli RTS/ITS è aperta fino al 2 marzo 2015. Inoltre, un’audizione pubblica si terrà a Parigi il 19 febbraio 2015. Gli RTS saranno inviati per l’approvazione alla Commissione europea entro la metà del 2015, gli ITS entro gennaio 2016.
Questi vari passaggi legislativi sono previsti dalla procedura Lamfalussy, l’architettura normativa europea basata su 4 livelli al fine di agevolare e snellire le modalità di adozione della normativa europea dei servizi e dei mercati finanziari.
Angela Gentile
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